Testo unico§ VI

Art. 162

(Legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3ª), art. 8 e legge 6 agosto 1893, n. 173, art. 1, lettera a).

In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento dei prestiti autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3ª), a favore delle provincie di Genova e Porto Maurizio e dei Comuni delle medesime, anche nell'interesse delle Opere pie o di altri enti morali, nonché a favore dalla provincia di Cuneo e dei Comuni di essa, allo scopo esclusivo di abilitarli a sgombrare le macerie, a riattare le vie e ricostruire o riparare i loro edifici danneggiati dai terremoti del febbraio e marzo 1887, è stabilito in un periodo di 25 anni, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma di quest'articolo all'interesse del 3,50 per cento, per annualità, di cui le prime cinque a totale carico dello Stato. Per i rimanenti 20 anni le Provincie ed i Comuni pagano, con la garanzia delle delegazioni sulle sovrimposte, una parte delle annualità corrispondente al 2,74 per cento, rimanendo a carico del bilancio della spesa del Ministero del tesoro la differenza a compimento dell'annualità intera dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti. I Comuni che, in base alla legge 6 agosto 1893, n. 473, ottennero il prolungamento del periodo di ammortamento del proprio debito dipendente dai prestiti suddetti estingueranno il debito stesso mediante il pagamento di 45 annualità dall'1,731 per cento ciascuna, sull'ammontare dei singoli mutui di quella parte delle 20 annualità poste a loro carico dal 2° comma del presente articolo.
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