Testo unico§ VI

Art. 158

(Legge 7 luglio 1902, n. 301, articoli 1, 2 e 3).

In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere prestiti fino alla concorrenza di L. 138.500 al comune di Roscigno e di lire 62.000 al comune di Colliano, in provincia di Salerno, per metterli in grado di provvedere alla completa esecuzione delle opere di ricostruzione degli edifici pubblici e delle case dei proprietari meno agiati, rese inabitabili dal pericolo di franamenti; e fino alla concorrenza di lire 15,000 al comune di Aliano, in provincia di Potenza, per metterlo in grado di provvedere alla completa esecuzione delle opere di consolidamento della frana minacciante l'abitato. Queste opere dovranno eseguirsi a cura e su progetti del genio civile, sentiti i rispettivi Consigli comunali. Tali mutui saranno accordati ai tre Comuni per la durata di anni 35. Al pagamento dell'annualità dei mutui lo Stato contribuirà in ragione di lire 2 sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato; e, a tale scopo, sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per la durata di 35 anni, la somma di lire 4310. Le opere di cui al presente articolo ed al precedente 157, sono dichiarate di pubblica utilità.
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(Legge 7 luglio 1902, n. 301, articoli 1, 2 e 3). (Art. 158 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo