Testo unico§ VI

Art. 166

(Legge 14 luglio 1907, n. 538, articoli 3 (1º e 3º comma), 4 e 5).

In vigore dal 6 ago 1913
A cominciare dal 1° gennaio 1907, per tutti i Comuni della Calabria, le sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati, sgravato in causa del terremoto del settembre 1905 e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante, staranno a carico del tesoro. Quando per effetto delle disposizioni del presente articolo rimanga. insoddisfatta una quota della complessiva sovrimposta vincolata alla Cassa dei depositi e prestiti o alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale in garanzia di prestiti, il tesoro verserà direttamente la quota stessa agl'Istituti suddetti. Pel pagamento delle sovrimposte ai Comuni ed alle Provincie, di cui al presente articolo, si provvederà con apposito stanziamento nel bilancio passivo del Ministero del tesoro. I crediti della Cassa depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, per quote già in tolleranza a tutto il 1906, e per relativi interessi scaduti in ordine a delegazioni sulla imposta fondiaria rilasciate a garanzia di prestiti concessi a Provincie e Comuni, sono dichiarati esigibili agli effetti dell'articolo 1287 del Codice civile. I crediti stessi possono, in quanto occorre, ridursi o estinguersi anche con trattenute su quelli che gli enti mutuatari abbiano verso il tesoro, in dipendenza del primo comma del presente articolo.
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(Legge 14 luglio 1907, n. 538, articoli 3 (1º e 3º comma), 4 e 5). (Art. 166 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo