Testo unico›§ VI
Art. 169
(Legge 12 gennaio 1909, n. 12, art. 8 (4° e 5° comma); R. decreto 6 ottobre 1909, n. 700, art. 1, convertito in legge con la legge 21 luglio 1910, n. 579; legge 13 luglio 1910, n. 406, art. 74 e Regi decreti 17 novembre 1909, n. 723 e 6 febbraio 1910, n. 58).
In vigore dal 6 ago 1913
A carico dello Stato, con iscrizione nel bilancio del Ministero del tesoro, sarà corrisposta alle Provincie di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro ed ai Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, indicati nell' della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per i cinque anni dal 1909 al 1913, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata negli anni suddetti, in seguito agli sgravi dipendenti dal terremoto.
Nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, di cui all' della legge 12 gennaio 1909, n. 12, dove per le verifiche già eseguite fu constatata una percentuale di case distrutte o inabitabili in proporzione non minore del 50 per cento, è concesso l'esonero delle imposte e delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati urbani e rustici fino al 31 dicembre 1913 a tutti i contribuenti il cui reddito imponibile complessivo non supera le L.
5000.
Le sovrimposte condonate saranno inscritte nei bilanci provinciali e comunali e rimborsate alle Provincie ed ai Comuni sui proventi di cui all' della legge 12 gennaio 1909, n. 12.
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