Testo unico§ VI

Art. 174

(Legge 13 luglio 1910, n. 466, articoli 43 e 55).

In vigore dal 6 ago 1913
Con i decreti Reali di approvazione dei piani regolatori e di ampliamento nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, di cui all' della legge 12 gennaio 1909, n. 12, o con gli altri successivi, potrà essere concessa la facoltà di estendere la espropriazione ai beni confinanti ed attigui in una determinata zona, con diritto al Comune di rivendere le aree per tal modo acquistate. Tale facoltà di espropriazione e di rivendita potrà essere estesa in generale a tutti i beni cadenti entro le zone destinate alla fabbricazione, quando la si ritenga indispensabile ai fini del piano. I Comuni di cui all'articolo precedente, che abbiano ottenuto il concorso dello Stato nella spesa per l'attuazione del loro piano, o che abbiano alienato aree in base alla facoltà loro concessa dal primo e secondo comma, dovranno restituire allo Stato la metà dell'indennità pagata per l'espropriazione di esse, quando a questa siasi provveduto coi fondi del mutuo sussidiato. Qualora il ricavato dell'alienazione fosse inferiore all'indennità pagata, sarà versata invece la metà del ricavato stesso. L'approvazione dei progetti di tutte le opere contemplate in quest'articolo e nei precedenti 171 e 173 equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
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(Legge 13 luglio 1910, n. 466, articoli 43 e 55). (Art. 174 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo