Testo unico§ VI

Art. 173

(Legge 13 luglio 1910, n. 466, art. 42; legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 47 (1°, 2° e 3° comma) e legge 7 marzo 1912, n 190, articolo unico).

In vigore dal 6 ago 1913
La parte straordinaria del bilancio dei Comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi relativa ai lavori del piano regolatore e di ampliamento dovrà essere approvata anche dal Ministero dell'interno: e i verbali di espropriazione, i contratti di appalto e le deliberazioni con le quali si autorizzano i pagamenti delle relative spese, prima di essere approvati dalle competenti autorità dovranno essere sottoposti al visto di un delegato del Ministero dei lavori pubblici. La predetta disposizione potrà con decreto Reale essere estesa ad altri Comuni di cui al primo comma dell'. A cominciare dall'anno 1912 e per tutto il periodo di applicazione dei proventi straordinari stabiliti con l' della legge 28 luglio 1911, n.842, i bilanci dei Comuni danneggiati dal terremoto, eccetto quelli di Messina e di Reggio Calabria, rimarranno di regola invariati di biennio in biennio, salvo gli stanziamenti relativi ad opere pubbliche. Qualunque modificazione occorresse d'introdurre durante il biennio dovrà essere approvata con le forme prescritte per l'approvazione dei bilanci dei suddetti Comuni dal R. decreto 19 maggio 1910, n. 283, convertito nella legge 7 marzo 1912, n. 190. Con le stesse forme sarà approvata la parte straordinaria dei bilanci relativa ai lavori del piano regolatore o di ampliamento nei comuni di cui ai due primi comma di quest'articolo.
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(Legge 13 luglio 1910, n. 466, art. 42; legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 47 (1°, 2° e 3° comma) e legge 7 marzo 1912, n 190, articolo unico). (Art. 173 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo