Testo unico§ VI

Art. 151

(Legge 3 luglio 1904, n. 313, articoli 7, 8 e 10).

In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 3 luglio 1904, n. 313, a favore delle Provincie, dei Consorzi di Comuni e di Comuni, per riparazioni e ricostruzioni di opere pubbliche e fabbricati provinciali, consorziali e comunali, danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 1903, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni. II contributo dello Stato per i prestiti di cui al presente articolo fa carico ad una somma annua di L. 40,000 iscritta, per la durata di 35 anni, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario 1904-905. Sono applicabili a tali prestiti le disposizioni dell', meno, i comma 1º e 3º.
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