Testo unico›§ VI
Art. 152
(Legge 13 luglio 1905, n. 400, articoli 9 e 20 e legge 28 giugno 1906 n. 271. art. 2).
In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell' della legge 13 luglio 1905, n. 400, a Provincie, Comuni e loro Consorzi ed ai Consorzi di scolo, di bonificazione, di irrigazione, di derivazione e di uso di acqua a scopo industriale, ed ai Consorzi per opere idrauliche, contemplate dal testo unico approvato con R. decreto 25 giugno 1904, n.523 per la riparazione e la ricostruzione di opere pubbliche, provinciali, consorziali e Comunali, danneggiate dalle alluvioni del 1º semestre 1905, è stabilito in un periodo di 35 anni estensibile, nei casi di comprovata necessità nei modi di legge, fino a 50 anni.
I mutui autorizzati sulla Casa predetta alle Provincie e ai Comuni, che accordarono la sospensione delle sovrimposte ripartendole in 60 rate eguali bimestrali, ai termini dell' della legge 13 luglio 1905, n 400, sono garantiti da delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni suddetti sulle 60 rate bimestrali destinate al pagamento delle sovrimposte sospese, e, per la differenza, sulle rate delle sovrimposte normali.
Per i mutui di cui al presente articolo è fissato l'interesse del 4 per cento netto. Al pagamento di tali interessi lo Stato contribuisce in ragione di un terzo, al quale intento è inscritta la somma di L. 60.000 nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e Commercio a cominciare dall'esercizio 1905-906.
Storico versioni
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