Testo unico›§ VI
Art. 149
(Legge 3 luglio 1902, n. 298, articoli 6 e 8 e legge 7 luglio 1901, n. 341, art. 12).
In vigore dal 6 ago 1913
Sono estese ai Consorzi di Comuni ed ai Comuni danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre 1901, le disposizioni del 1° e 2° comma del precedente .
Il contributo dello Stato per i prestiti di cui al presente articolo fa carico ad una somma annua di L. 150.000 iscritta, per la durata di 35 anni, nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Alle eventuali eccedenze sulla predetta somma si estende la disposizione del 4º comma del precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-149