Testo unico§ VI

Art. 149

(Legge 3 luglio 1902, n. 298, articoli 6 e 8 e legge 7 luglio 1901, n. 341, art. 12).

In vigore dal 6 ago 1913
Sono estese ai Consorzi di Comuni ed ai Comuni danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre 1901, le disposizioni del 1° e 2° comma del precedente . Il contributo dello Stato per i prestiti di cui al presente articolo fa carico ad una somma annua di L. 150.000 iscritta, per la durata di 35 anni, nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Alle eventuali eccedenze sulla predetta somma si estende la disposizione del 4º comma del precedente .
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(Legge 3 luglio 1902, n. 298, articoli 6 e 8 e legge 7 luglio 1901, n. 341, art. 12). (Art. 149 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo