Testo unico›§ V
Art. 145
(Legge 2 gennaio 1910, n. 5, art. 7).
In vigore dal 6 ago 1913
Le disposizioni dell'articolo precedente saranno pure applicabili alle Amministrazioni provinciali, le quali si sostituiscano ai Comuni per l'anticipata costruzione o ricostruzione delle strade comprese nel piano regolatore provinciale approvato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-145