Testo unico§ V

Art. 145

(Legge 2 gennaio 1910, n. 5, art. 7).

In vigore dal 6 ago 1913
Le disposizioni dell'articolo precedente saranno pure applicabili alle Amministrazioni provinciali, le quali si sostituiscano ai Comuni per l'anticipata costruzione o ricostruzione delle strade comprese nel piano regolatore provinciale approvato.
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(Legge 2 gennaio 1910, n. 5, art. 7). (Art. 145 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo