Testo unico›§ V
Art. 144
(Legge 2 gennaio 1910, n. 5, articoli 1, 2, 3, 5).
In vigore dal 6 ago 1913
Ai comuni, eccettuati quelli della Basilicata e della Calabria, che intendano di anticipare la costruzione o la ricostruzione delle loro strade di allacciamento, inscritte nel piano regolatore della rispettiva Provincia e che non possano essere dallo Stato appaltate nel primo triennio dal 17 gennaio 1910, lo Stato rimborserà una somma corrispondente all'importo del progetto approvato, ivi compresa la quota per lavori imprevisti, salvo il ricupero spettante dei contributi a carico delle Provincie e dei Comuni interessati.
Tale somma sarà accresciuta della spesa occorrente per la compilazione del progetto e per la direzione e sorveglianza dei lavori, calcolandola in ragione del decimo dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni e non potrà subire variazioni qualunque abbia a risultare l'effettivo importo della costruzione, la quale avrà luogo sotto l'alta vigilanza dei competenti uffici del genio civile.
Con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, saranno stabiliti, nei limiti degli stanziamenti di cui all' della legge 2 gennaio 1910, n. 5, i modi e i termini di tale rimborso, il quale non potrà mai iniziarsi prima del settimo anno dalla data di detto decreto.
Nel caso previsto nei precedenti comma, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai Comuni un mutuo non superiore all'importo del progetto approvato.
La somma mutuata verrà rimborsata alla Cassa predetta dallo Stato nei modi e termini stabiliti dal suddetto decreto del ministro dei lavori pubblici.
Gli interessi dovuti alla Cassa mutuante, tanto nel periodo che precede l'ammortamento dei prestiti, quanto durante l'ammortamento medesimo, saranno determinati in una somma annua costante e staranno per metà a carico dei Comuni e per metà a carico dello Stato, che preleverà le somme occorrenti dal fondo complessivo di L. 39.500.000 di cui all' della citata legge 2 gennaio 1910, n. 5.
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