Testo unico§ V

Art. 142

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 51).

In vigore dal 6 ago 1913
Per le strade interessanti più Comuni, costruite per oltre la metà della loro lunghezza e per quelle ancorchè costruite per meno della metà, per le quali il Comune o i Comuni, nel cui territorio la strada si svolge, deliberino la continuazione fino a raggiungere la metà del percorso, potrà essere dichiarata l'obbligatorietà con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, qualora la Giunta provinciale amministrativa abbia accertato che i bilanci dei Comuni interessati potranno sostenere la relativa quota di spesa. L'obbligatorietà avrà effetto anche per i Comuni che avessero rifiutato di continuare la costruzione della strada o non avessero aderito all'invito loro fatto per deliberarla. Alle strade indicate nel presente articolo sono applicabili le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613, e il secondo comma dell'. Agli effetti delle disposizioni del presente e dei precedenti , sarà mantenuto in vigore l' della legge 19 luglio 1894, n. 338, in quanto riguarda lo stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell'annua somma di L. 1.500.000 da erogarsi nel pagamento dei sussidi spettanti ai Comuni.
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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 51). (Art. 142 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo