Testo unico›§ IV
Art. 139
(Legge 13 luglio 1911, n. 774, art. 32).
In vigore dal 6 ago 1913
I Consorzi già costituiti o che si costituiscano per la esecuzione o per la manutenzione di opere di bonifica nel territorio di uno o più Comuni potranno sostituirsi ai Comuni stessi per la provvista di acqua potabile nel territorio consorziato e saranno in questo caso applicate a loro favore le disposizioni del precedente articolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-139