Testo unico§ IV

Art. 139

(Legge 13 luglio 1911, n. 774, art. 32).

In vigore dal 6 ago 1913
I Consorzi già costituiti o che si costituiscano per la esecuzione o per la manutenzione di opere di bonifica nel territorio di uno o più Comuni potranno sostituirsi ai Comuni stessi per la provvista di acqua potabile nel territorio consorziato e saranno in questo caso applicate a loro favore le disposizioni del precedente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-139

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
(Legge 13 luglio 1911, n. 774, art. 32). (Art. 139 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo