Testo unico›§ V
Art. 143
(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 56).
In vigore dal 6 ago 1913
Per la sollecita esecuzione delle opere nei porti di 4ª classe, ai termini della legge 14 luglio 1907, n. 542, i Comuni potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui ammortizzabili in 35 anni fino all'intiero ammontare della spesa a loro carico, secondo i progetti debitamente approvati.
Eguale autorizzazione è data per la concessione di mutui alle Provincie che sono obbligate ad una quota di concorso per l'esecuzione delle dette opere.
Il concorso straordinario dello Stato nella misura del 50 per cento della spesa per le opere di cui al presente articolo, sarà corrisposto ai Comuni in proporzione dell'avanzamento dei lavori in base ai relativi certificati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-143