Testo unico§ IV

Art. 135

(Legge 2 gennaio 1908, n. 9, articolo unico).

In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Parma per la costruzione delle opere di fognatura, di un foro boario e per l'ampliamento e completamento del macello pubblico, un mutuo di L. 2.750.000, all'interesse di favore del 3,50 per cento, estinguibile in 50 anni. Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico del Comune e quello normale stabilito per i prestiti conceduti dal menzionato Istituto e la relativa somma sarà stanziata nel bilancio del tesoro.
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(Legge 2 gennaio 1908, n. 9, articolo unico). (Art. 135 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo