Testo unico§ IV

Art. 130

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 51; testo unico 21 maggio 1908, n. 269, art. 179 e legge 25 giugno 1911, n. 586, articolo 15).

In vigore dal 6 ago 1913
Nella concessione dei prestiti e dei concorsi contemplati negli sarà data la preferenza a quei Comuni nei quali sia più elevata la misura delle imposte, siano più difficili le condizioni economiche, e sia maggiore l'urgenza delle opere nei riguardi della pubblica igiene. Nei casi degli (2° comma) il limite di cui al 1° comma dell' della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269, sarà del terzo anziché del quinto delle entrate ordinarie. Se nella esecuzione delle opere di cui sopra si rendesse necessaria una maggiore spesa, sia per lavori nuovi non previsti in progetto ed indispensabili per il compimento dell'opera stessa o pel notevole suo miglioramento, sia per lavori dipendenti da causa di forza maggiore, il Ministero potrà autorizzare un supplemento di mutuo od accordare un concorso sul nuovo prestito. Tali concessioni non potranno in ogni caso aver luogo che per una somma non maggiore del quinto di quella contemplata dal progetto già presentato al Ministero.
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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 51; testo unico 21 maggio 1908, n. 269, art. 179 e legge 25 giugno 1911, n. 586, articolo 15). (Art. 130 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo