Testo unico›§ IV
Art. 128
(Legge 25 giugno 1911, n. 586, articoli 10 e 11).
In vigore dal 6 ago 1913
L'approvazione dei progetti delle opere contemplate negli della presente legge equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilità.
I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni, potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto, da pubblicarsi a norma di legge.
Salvi gli obblighi nascenti dalle disposizioni in vigore sulla polizia stradale a carico di chi abbia ottenuto concessioni di occupare e attraversare strade per condutture di acqua potabile, qualsiasi controversia circa le misure del canone che gli enti, cui le strade appartengono, vogliano stabilire in corrispettivo di tali concessioni, è risoluta dal prefetto della Provincia dov'è la strada attraversata od occupata, udite le parti interessate.
Contro la decisione del prefetto non è ammesso gravame nè in sede amministrativa, nè in via giudiziaria.
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