Testo unico§ IV

Art. 128

(Legge 25 giugno 1911, n. 586, articoli 10 e 11).

In vigore dal 6 ago 1913
L'approvazione dei progetti delle opere contemplate negli della presente legge equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilità. I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni, potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto, da pubblicarsi a norma di legge. Salvi gli obblighi nascenti dalle disposizioni in vigore sulla polizia stradale a carico di chi abbia ottenuto concessioni di occupare e attraversare strade per condutture di acqua potabile, qualsiasi controversia circa le misure del canone che gli enti, cui le strade appartengono, vogliano stabilire in corrispettivo di tali concessioni, è risoluta dal prefetto della Provincia dov'è la strada attraversata od occupata, udite le parti interessate. Contro la decisione del prefetto non è ammesso gravame nè in sede amministrativa, nè in via giudiziaria.
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(Legge 25 giugno 1911, n. 586, articoli 10 e 11). (Art. 128 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo