Testo unico§ IV

Art. 123

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751. art. 49 (3° e 5° comma) e legge 25 giugno 1911, n. 586, articoli 1, 2 e 15).

In vigore dal 6 ago 1913
Al fine di provvedere alla esecuzione delle opere e alle spese occorrenti per la provvista di acque potabili, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai Comuni del Regno, isolati od uniti in Consorzio, per la somma complessiva di lire 250 milioni, in ragione di 15 milioni per ognuno degli anni solari 1912 e 1913, 20 milioni per ognuno degli anni dal 1914 al 1919, 25 milioni per ognuno degli anni dal 1920 al 1923. La parte delle dette quote che non venisse mutuata in un anno, dovrà andare in aumento alle quote degli anni successivi. I mutui saranno estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e, soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del Comune, potranno essere estinti in 50 anni. I mutui saranno garantiti secondo le disposizioni legislative in vigore per la Cassa dei depositi e prestiti. Per i Comuni la cui sovrimposta sia insufficiente a garantire i prestiti, potrà la Cassa dei depositi e prestiti accettare, per la somma necessaria ad integrare le rispettive annualità, una corrispondente delegazione della sovrimposta provinciale. Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche.
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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751. art. 49 (3° e 5° comma) e legge 25 giugno 1911, n. 586, articoli 1, 2 e 15). (Art. 123 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo