Testo unico§ IV

Art. 129

(Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 14).

In vigore dal 6 ago 1913
I benefici dei precedenti a 128 si intendono applicabili anche: 1° a quei Comuni che hanno già in corso lavori per provvista d'acqua potabile, ma non abbiano ancora ottenuto il mutuo a norma della legge 13 luglio 1905, n. 399; 2° a quei Comuni che, pur avendo ottenuto e accettato il mutuo, non abbiano ancora ricevuto alcuna somministrazione o facciano la dichiarazione di rinuncia allo scopo di rinnovare il mutuo; 3º a quei Comuni, che, pur avendo già accettato il mutuo ed anche conseguita la somministrazione, abbiano compiuto o si propongano di eseguire lavori suppletivi per i quali occorra un nuovo mutuo; nel qual caso il beneficio dell' riguarderà il solo mutuo suppletivo, ancorchè sia stato già concesso, purchè non sia già stata iniziata la somministrazione; 4° alle somme rimaste da somministrare nel giorno 1° luglio 1910, sui mutui già concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti da altri Istituti o da privati col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi dei precedenti di questa legge. All'uopo verrà dal Ministero dell'interno, con effetto dal 1912, integrato il concorso stesso e pagato direttamente agli enti mutuatari.
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(Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 14). (Art. 129 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo