Testo unico›§ IV
Art. 129
122 / 257(Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 14).
In vigore dal 6 ago 1913
I benefici dei precedenti a 128 si intendono applicabili anche:
1° a quei Comuni che hanno già in corso lavori per provvista d'acqua potabile, ma non abbiano ancora ottenuto il mutuo a norma della legge 13 luglio 1905, n. 399;
2° a quei Comuni che, pur avendo ottenuto e accettato il mutuo, non abbiano ancora ricevuto alcuna somministrazione o facciano la dichiarazione di rinuncia allo scopo di rinnovare il mutuo;
3º a quei Comuni, che, pur avendo già accettato il mutuo ed anche conseguita la somministrazione, abbiano compiuto o si propongano di eseguire lavori suppletivi per i quali occorra un nuovo mutuo; nel qual caso il beneficio dell' riguarderà il solo mutuo suppletivo, ancorchè sia stato già concesso, purchè non sia già stata iniziata la somministrazione;
4° alle somme rimaste da somministrare nel giorno 1° luglio 1910, sui mutui già concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti da altri Istituti o da privati col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi dei precedenti di questa legge.
All'uopo verrà dal Ministero dell'interno, con effetto dal 1912, integrato il concorso stesso e pagato direttamente agli enti mutuatari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-129