Testo unico§ IV

Art. 127

(Legge 25 giugno 1911, n. 586, articoli 6 e 16).

In vigore dal 6 ago 1913
Il Ministero dell'interno, sentiti la Cassa dei depositi e prestiti, per la garanzia dei mutui, il Consiglio provinciale sanitario e la Giunta provinciale amministrativa, può dichiarare obbligatoria, anche nei riguardi delle frazioni, l'esecuzione delle opere di cui all'art.123, nonché dei lavori suppletivi per conservazione, miglioramenti e aggiunte ad opere di approvvigionamento idrico già esistenti. Nello stesso modo può essere dichiarata obbligatoria la costituzione del Consorzio. In caso di rifiuto da parte del Comune o degli enti consorziati ad adottare i provvedimenti necessari per la contrattazione dei mutui e per l'esecuzione delle opere, il prefetto provvederà d'ufficio ai termini delle vigenti leggi e del regolamento di cui all' della legge 25 giugno 1911, n. 586. I provvedimenti indicati nel presente articolo sono definitivi.
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(Legge 25 giugno 1911, n. 586, articoli 6 e 16). (Art. 127 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo