Testo unico›§ IV
Art. 127
(Legge 25 giugno 1911, n. 586, articoli 6 e 16).
In vigore dal 6 ago 1913
Il Ministero dell'interno, sentiti la Cassa dei depositi e prestiti, per la garanzia dei mutui, il Consiglio provinciale sanitario e la Giunta provinciale amministrativa, può dichiarare obbligatoria, anche nei riguardi delle frazioni, l'esecuzione delle opere di cui all'art.123, nonché dei lavori suppletivi per conservazione, miglioramenti e aggiunte ad opere di approvvigionamento idrico già esistenti.
Nello stesso modo può essere dichiarata obbligatoria la costituzione del Consorzio.
In caso di rifiuto da parte del Comune o degli enti consorziati ad adottare i provvedimenti necessari per la contrattazione dei mutui e per l'esecuzione delle opere, il prefetto provvederà d'ufficio ai termini delle vigenti leggi e del regolamento di cui all' della legge 25 giugno 1911, n. 586.
I provvedimenti indicati nel presente articolo sono definitivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-127