Testo unico§ IV

Art. 122

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 48 (1° e 2° comma) e legge 25 giugno 1911, n. 586, articoli 9 e 15).

In vigore dal 6 ago 1913
I Comuni dovranno estinguere i prestiti di cui ai precedenti e pagarne l'interesse in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sulla Cassa dei depositi e prestiti. Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello normale stabilito pei prestiti. Nel bilancio del Ministero dell'interno sarà stanziata, per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, la somma di lire 80.000 per i prestiti indicati nel precedente , e di lire 40.000 per i prestiti di cui al successivo .
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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 48 (1° e 2° comma) e legge 25 giugno 1911, n. 586, articoli 9 e 15). (Art. 122 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo