Testo unico§ IV

Art. 119

Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, articoli 49 e 50

In vigore dal 6 ago 1913
Il concorso dello Stato, concesso per tempo non maggiore di 50 anni ai sensi delle leggi 13 luglio 1905, n. 399 e 14 luglio 1907, n. 544, ai Comuni del Regno aventi una popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, secondo il censimento del 1901, ed ai loro Consorzi per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, è stabilito in una quota d'interesse annuo, in misura non superiore all'uno e mezzo per cento, sulle somme che, entro i limiti del progetto presentato al Governo per ottenere il concorso, risultassero effettivamente impiegate nell'esecuzione delle opere strettamente necessarie. I Comuni devono estinguere i debiti contratti per l'esecuzione delle predette opere e pagarne gli interessi in rate uguali calcolate in ragione del tempo accordato per l'ammortamento e garantite anche con la sovrimposta provinciale, in caso di insufficienza di quella comunale. Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sarà fatto dallo Stato un anno dopo la data del collaudo. Il concorso complessivo dello Stato, tenuto conto del rateale ammortamento annuo del capitale da parte dei Comuni, sarà pagato in rate annue costanti. L'onere dello Stato per i concorsi di cui al presente articolo, concessi in ciascun esercizio, non può eccedere la somma di L. 120,000. I relativi stanziamenti sono iscritti nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno.
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