Testo unico§ IV

Art. 121

(Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 8).

In vigore dal 6 ago 1913
Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili anche a quei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, secondo il censimento del 1901, che intendano costruire o sistemare ospedali comunali o consorziali.
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(Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 8). (Art. 121 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo