Testo unico§ IV

Art. 118

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, articoli 47 e 48).

In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento dei mutui, ciascuno non superiore a L. 40.000, autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 13 luglio 1905, n. 399, a favore dei Comuni del Regno al disotto di 15.000 abitanti, secondo il censimento del 1901, al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 50 anni e all'interesse del 3 per cento. I Comuni devono estinguere i prestiti di cui al precedente comma e pagarne l'interesse in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle disposizioni sulla Cassa dei depositi e prestiti. Lo Stato corrisponde alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello normale stabilito pei prestiti. L'onere dello Stato per la concessione dei mutui di cui al presente articolo, fatti in ciascun anno, non eccede la somma di L. 50,000. La somma risultante a debito dello Stato è iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-118

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo