Testo unico›§ IV
Art. 114
(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 43).
In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento dei mutui, ciascuno non superiore a L. 20 000, autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 14 luglio 1887, n. 4791 (serie 3ª), a favore dei Comuni del Regno al disotto di 10,000 abitanti, affine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni e all'interesse del 3 per cento.
I Comuni devono estinguere i debiti così creati e pagarne gli interessi in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento.
Lo Stato corrisponde alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello stabilito per i prestiti a scopo igienico, e la somma risultante a debito dello Stato è inscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.
L'onere dello Stato per la concessione dei mutui di cui al presente articolo, fatti in ciascun anno, non eccede le L 50.000.
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