Testo unico›§ III
Art. 109
(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 40).
In vigore dal 6 ago 1913
Per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento o al restauro degli edifici, esclusivamente destinati alle scuole agrarie regolate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, le Provincie e i Comuni, nell'interesse proprio o di altri enti ai quali per tale legge spetta fornire i terreni e i fabbricati stessi, potranno ottenere dallo Stato un concorso nel pagamento degli interessi per i mutui loro concessi entro dieci anni dal 29 luglio 1907 dalla Cassa dei depositi e prestiti alle condizioni prescritte nei precedenti articoli dal 72 all'88.
I prestiti saranno accordati sulle proposte del ministro di agricoltura, industria e commercio a quello del tesoro.
Il concorso dello Stato verrà concesso con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio per un periodo di tempo non maggiore di 35 anni, e per tutto il periodo stesso sarà stabilito in una quota costante corrispondente alla differenza tra il saggio normale dell'interesse e quello del due per cento sui prestiti non eccedenti le L. 50.000; del 2,50 per cento per i prestiti non eccedenti le L. 100.000 e del tre per cento per i prestiti eccedenti le L. 100.000.
Nella determinazione del concorso sarà tenuto conto dei prestiti precedentemente concessi in base al precedente .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-109