Testo unico›§ III
Art. 106
(Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 31).
In vigore dal 6 ago 1913
Le provincie e i Comuni potranno valersi delle disposizioni dei precedenti di questa parte prima del libro II per le palestre di ginnastica e per gli edifizi destinati all'istruzione secondaria classica e tecnica, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere.
L'onere da assumersi dallo Stato per gli edifizi menzionati in questo articolo non potrà eccedere L. 50.000 annue, e i relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.
La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-106