Testo unico§ III

Art. 106

(Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 31).

In vigore dal 6 ago 1913
Le provincie e i Comuni potranno valersi delle disposizioni dei precedenti di questa parte prima del libro II per le palestre di ginnastica e per gli edifizi destinati all'istruzione secondaria classica e tecnica, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere. L'onere da assumersi dallo Stato per gli edifizi menzionati in questo articolo non potrà eccedere L. 50.000 annue, e i relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-106

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo