Testo unico§ III

Art. 101

(Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 24).

In vigore dal 6 ago 1913
Per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento e al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifizi scolastici per le scuole elementari e pei giardini ed asili d'infanzia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni o ad enti morali che provvedano a scuole elementari e popolari, o giardini od asili d'infanzia, la somma di L. 240,000.000 in 12 anni, a far tempo dal 1° gennaio 1911. La concessione sarà fatta nella somma di L. 20.000.000 all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi. La concessione ai Comuni ed agli enti morali sarà garantita secondo le norme che regolano la concessione dei mutui da parte della Cassa dei depositi e prestiti Per gli enti morali, e quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'Amministrazione comunale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo. La concessione dei mutui è fatta per un periodo massimo di 50 anni, oppure di 30 anni, quando la garanzia sia costituita con vincoli su rendita consolidata dello Stato.
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(Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 24). (Art. 101 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo