Testo unico§ III

Art. 103

(Legge 4 giugno 1911, n. 487, articoli 26 e 98).

In vigore dal 6 ago 1913
Sulla quota di concessione annua di L. 20.000.000 per gli edifici scolastici, sarà assegnata in ciascun esercizio a ciascuna Provincia, una quota, stabilita per decreto Reale, tenuto conto della popolazione, delle particolari condizioni dei locali scolastici e del numero delle scuole da istituire per i bisogni dell'istruzione obbligatoria. Nel limite di tale quota, la delegazione governativa, sulla proposta del Consiglio scolastico, stabilirà quali siano gli edifici ai quali si debba per il carattere di urgenza provvedere nell'anno, e ne darà comunicazione ai Comuni interessati pei provvedimenti di loro competenza. La costruzione o l'acquisto, l'adattamento, il restauro, l'arredamento principale degli edifici scolastici per le scuole elementari e popolari, nei limiti e secondo le norme della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono obbligatori per i Comuni contro i quali, in caso di ritardo o di rifiuto a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvederà d'ufficio, sentita la Cassa depositi e prestiti nei riguardi della garanzia del mutuo. Negli edifici per scuole rurali in località ove difettino case di abitazione civile sarà obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante. La disposizione del precedente comma si applica anche agli edifici per le scuole urbane nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, finché difettino case di abitazione civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-103

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
(Legge 4 giugno 1911, n. 487, articoli 26 e 98). (Art. 103 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo