Testo unico›§ III
Art. 107
(Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 29).
In vigore dal 6 ago 1913
Gli effetti delle disposizioni dei precedenti a 106 si intendono estesi anche a quei Comuni, che al momento dell'attuazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, avevano presso la Cassa dei depositi e prestiti procedimenti non ancora definiti in ordine alla concessione dei mutui per edifizi scolastici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-107