Testo unico›§ III
Art. 110
(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 41).
In vigore dal 6 ago 1913
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio corrisponderà annualmente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti la differenza tra l'interesse di favore e quello normale per i prestiti di cui nel precedente articolo.
L'onere assunto dallo Stato per il concorso sopraddetto, iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, non potrà eccedere la somma di L. 50.000 annue, compresa la somma che già figura nel capitolo 37 del bilancio per l'esercizio 1906-907.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-110