Testo unico§ III

Art. 110

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 41).

In vigore dal 6 ago 1913
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio corrisponderà annualmente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti la differenza tra l'interesse di favore e quello normale per i prestiti di cui nel precedente articolo. L'onere assunto dallo Stato per il concorso sopraddetto, iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, non potrà eccedere la somma di L. 50.000 annue, compresa la somma che già figura nel capitolo 37 del bilancio per l'esercizio 1906-907.
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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 41). (Art. 110 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo