Testo unico§ III

Art. 108

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 39).

In vigore dal 6 ago 1913
Le disposizioni del l°, 2° e 3° comma del precedente sono applicabili ai mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª), per le scuole pratiche e speciali di agricoltura istituite dal Governo, eccettuato quanto riguarda la riduzione dell'interesse normale di concessione alla misura del 4 per cento, nonché la riduzione dell'interesse di favore. L'onere dello Stato per tali concessioni non eccede L. 50.000 annue. Le disposizioni del 1°, 2°, 3º e 4° comma del precedente sono applicabili ai mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 30 giugno 1896, n. 250, per gli scopi di cui al 1° comma del presente articolo, fermo rimanendo che l'onere dello Stato non ecceda le L. 50.000 all'anno ed eccettuato quanto riguarda la riduzione dell'interesse normale di concessione alla misura del 4 per cento, nonché la riduzione dell'interesse di favore.
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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 39). (Art. 108 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo