Testo unico›§ III
Art. 113
(Legge 14 luglio 1912, n. 854, art. 10, 1° comma).
In vigore dal 6 ago 1913
Le disposizioni dei precedenti sono estese a favore degli enti tenuti a fornire i locali per le scuole professionali, a norma dell' della legge 30 giugno 1907, n. 414, e dell' del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-113