Testo unico§ III

Art. 113

(Legge 14 luglio 1912, n. 854, art. 10, 1° comma).

In vigore dal 6 ago 1913
Le disposizioni dei precedenti sono estese a favore degli enti tenuti a fornire i locali per le scuole professionali, a norma dell' della legge 30 giugno 1907, n. 414, e dell' del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.
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(Legge 14 luglio 1912, n. 854, art. 10, 1° comma). (Art. 113 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo