Testo unico§ IV

Art. 117

(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 46).

In vigore dal 6 ago 1913
Il primo comma del precedente è applicabile al concorso dello Stato assegnato, ai sensi della legge 28 dicembre 1902, n. 566, ai Comuni, anche eccedenti i 20 mila abitanti, ma non oltre i 50 mila, in base al censimento del 1901, i quali intrapresero l'esecuzione di opere riguardanti la provvista d'acqua potabile dopo il 28 dicembre 1902. L'onere dello Stato in ciascun esercizio è fissato per questo concorso in L. 30.000, il quale fondo è stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno, congiuntamente all'altro indicato nel 3° comma dell'.
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