Testo unico›§ III
Art. 111
(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 42).
In vigore dal 6 ago 1913
Qualora i terreni e i fabbricati acquistati, costruiti, ampliati e restaurati con i prestiti contratti in base ai precedenti , abbiano destinazione diversa da quella per la quale il mutuo fu concesso, senza che tale mutamento sia consentito dal Ministero d i agricoltura, industria e commercio, questo avrà diritto di revocare il proprio concorso in rapporto all'ente mutuatario e potrà rivalersi contro l'ente stesso tanto per la somma pagata, quanto per l'onere assunto pel servizio del prestito verso la Cassa dei depositi e prestiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-111