Testo unico§ III

Art. 105

(Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 67).

In vigore dal 6 ago 1913
Per la costruzione di nuovi edifici destinati alle scuole normali e per il restauro e l'ampliamento degli edifici esistenti, i Comuni godranno le stesse facilitazioni concesse dai precedenti al 104, per quanto riguarda gli edifici delle scuole elementari. La somma occorrente sarà concessa in mutuo ai Comuni dalla Cassa dei depositi e prestiti in aumento alla somma stabilita all'.
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(Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 67). (Art. 105 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo