Testo unico›§ III
Art. 105
(Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 67).
In vigore dal 6 ago 1913
Per la costruzione di nuovi edifici destinati alle scuole normali e per il restauro e l'ampliamento degli edifici esistenti, i Comuni godranno le stesse facilitazioni concesse dai precedenti al 104, per quanto riguarda gli edifici delle scuole elementari. La somma occorrente sarà concessa in mutuo ai Comuni dalla Cassa dei depositi e prestiti in aumento alla somma stabilita all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-105