Art. 107 · (Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 29).
Testo unico§ III

Art. 107

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(Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 29).

In vigore dal 6 ago 1913
Gli effetti delle disposizioni dei precedenti a 106 si intendono estesi anche a quei Comuni, che al momento dell'attuazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, avevano presso la Cassa dei depositi e prestiti procedimenti non ancora definiti in ordine alla concessione dei mutui per edifizi scolastici.
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