Testo unico›§ III
Art. 98
(Testo unico 5 settembre 1907, in 751, art. 36 e legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 27).
In vigore dal 6 ago 1913
I Comuni delle Provincie meridionali continentali, della Sicilia e della Sardegna, per la costruzione, per l'ampliamento e il restauro degli edifizi destinati alle scuole elementari, potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui di favore alle condizioni seguenti:
a) la spesa per la costruzione degli edifici scolastici agli effetti del concorso e dei mutui di cui nelle lettere b) e c) non potrà eccedere la somma di L. 100.000 per ogni Comune;
b) il concorso dello Stato sarà sempre di un terzo della spesa;
c) i mutui di favore potranno raggiungere i due terzi della spesa, essere concessi a tutto l'anno 1916, e l'interesse a carico del Comune sarà ridotto all'uno per cento nei Comuni che hanno meno di 5000 abitanti e all'uno e mezzo per gli altri;
d) i due benefici nel concorso della spesa e nel pagamento degli interessi di cui alle lettere b) e c) possono essere cumulati a favore dello stesso Comune e per la costruzione dello stesso edificio.
La differenza tra il detto interesse a favore e quello normale sarà dal Ministero della pubblica istruzione corrisposta irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti per tutti gli anni di ammortamento del prestito, che potrà essere consentito sino al limite massimo di 50 anni.
Per le somme rappresentanti il costo degli edifici scolastici, eccedenti le L. 100.000 si applicheranno le disposizioni dei seguenti .
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