Art. 121 · (Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 8).
Testo unico§ IV

Art. 121

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(Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 8).

In vigore dal 6 ago 1913
Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili anche a quei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, secondo il censimento del 1901, che intendano costruire o sistemare ospedali comunali o consorziali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-121