Testo unico§ IV

Art. 133

(Legge 19 luglio 1906, n. 390, articoli 5 e 8).

In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento dei mutui di complessive L. 800.000 autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi dell' della legge 19 luglio 1906, n. 390, a favore dei comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e San Gennaro di Palma per la provvista di acqua potabile, è stabilito in 50 anni e le relative annualità comprensive degli interessi e degli ammortamenti per metà sono a carico dello Stato, con inscrizione nel bilancio del Ministero dell'interno, e per metà a carico degli enti mutuatari. Le opere di cui sopra saranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche. Ai prestiti di cui al presente articolo sono applicabili, per quanto del caso, le disposizioni contenute nei comma 5° e seguenti del successivo di questa legge.
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(Legge 19 luglio 1906, n. 390, articoli 5 e 8). (Art. 133 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo