Testo unico›§ IV
Art. 135
128 / 257(Legge 2 gennaio 1908, n. 9, articolo unico).
In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Parma per la costruzione delle opere di fognatura, di un foro boario e per l'ampliamento e completamento del macello pubblico, un mutuo di L. 2.750.000, all'interesse di favore del 3,50 per cento, estinguibile in 50 anni.
Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico del Comune e quello normale stabilito per i prestiti conceduti dal menzionato Istituto e la relativa somma sarà stanziata nel bilancio del tesoro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-135