Testo unico§ VII

Art. 182

(Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 4).

In vigore dal 6 ago 1913
È autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere al comune di Roma un mutuo di L. 15 milioni ammortizzabile in 50 anni, alle più favorevoli condizioni consentite dai precedenti articoli dal 72 all' 88 e da prelevarsi in una o più volte, allo scopo di facilitare al Comune la costruzione degli edifici scolastici, impianto di servizi pubblici, mercati, fognature, caserme, agro romano e diverse, compreso il trasporto delle forze motrici idrauliche e termiche. È del pari autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere all'Asilo Savoia per l'infanzia abbandonata, un mutuo fino a L.500.000 alle condizioni suindicate, per la costruzione di un edificio a sede dell'Istituto con che ne sia fatta domanda dal comune di Roma che ne offra le garanzie stabilite dalla presente legge, articoli dal 72 all'88.
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(Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 4). (Art. 182 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo