Testo unico§ VII

Art. 183

(Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 10).

In vigore dal 6 ago 1913
È autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere al comune di Roma un altro mutuo di 15 milioni ammortizzabile in 5 anni, alle più favorevoli condizioni consentite dagli articoli dal 7 all'88 e da prelevarsi in una o più volte, allo scopo di acquistare anche ai sensi dell' della legge 11 luglio 1907, n. 502, aree fabbricabili da destinarsi all'ampliamento edilizio della città.
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(Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 10). (Art. 183 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo