Testo unico›§ VII
Art. 183
(Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 10).
In vigore dal 6 ago 1913
È autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere al comune di Roma un altro mutuo di 15 milioni ammortizzabile in 5 anni, alle più favorevoli condizioni consentite dagli articoli dal 7 all'88 e da prelevarsi in una o più volte, allo scopo di acquistare anche ai sensi dell' della legge 11 luglio 1907, n. 502, aree fabbricabili da destinarsi all'ampliamento edilizio della città.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-183