Testo unico›§ V
Art. 85
(Testo unico 5 settembre 1997, n. 751, art. 15).
In vigore dal 6 ago 1913
La decorrenza dell'ammortamento dei prestiti comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata.
Nel caso in cui l'ente mutuatario abbia compiuto entro il mese di dicembre tutti gli adempimenti per il vincolo della sovrimposta e del provento del dazio consumo, e rilasciate le relative delegazioni, può il periodo di ammortamento cominciare dall'anno immediatamente successivo, anche se non abbia avuto luogo la parziale o integrale somministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-85