Art. 73 · (Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 3 e legge 13 luglio 1910, n. 43, art. 1).
Testo unicoCapo IISez. I§ I

Art. 73

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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 3 e legge 13 luglio 1910, n. 43, art. 1).

In vigore dal 6 ago 1913
Nel mese di dicembre di ogni anno il ministro del tesoro fisserà, come è stabilito dall' del libro I, l'interesse per le somme che saranno date a prestito nell'anno successiva.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-73