RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 15

In vigore dal 26 mag 1908
I contravventori avranno facoltà di fare la oblazione ai termini dell' della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 maggio 1898, n. 164, in quell'importo che, entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda, sarà accettato dal sindaco. La somma come sopra accettata dovrà essere versata dal contravventore nelle mani del sindaco stesso mediante vaglia cartolina del valore corrispondente, dedotta la spesa postale, intestato al ricevitore del registro del distretto, e contenente le indicazioni del nome del contravventore e della causale del versamento. Il sindaco ne rilascerà quietanza all'atto della redazione del relativo processo verbale, ed invierà i vaglia-cartolina al ricevitore del registro con apposito elenco, nel quale saranno riportati gli estremi dei vaglia. Il ricevitore imputerà le somme all'apposito capitolo di bilancio, istituito a norma dell' della legge 8 luglio 1904, n. 407.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-15

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Art. 15 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo