Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 11
In vigore dal 26 mag 1908
La Commissione, riscontrati i registri degl'iscritti, tanto delle scuole pubbliche che private, con gli elenchi degli obbligati, invita per mezzo del sindaco con avvisi individuali i genitori dei fanciulli inadempienti o chi per essi a dare personalmente o per iscritto la giustificazione della manciata iscrizione non più tardi del 15 novembre.
Ove le ragioni addotte per giustificare la mancata iscrizione non siano ritenute sufficienti dalla Commissione, questa proporrà al sindaco che i genitori dei fanciulli non iscritti, o chi per essi, siano ammoniti a provvedere all'iscrizione entro un breve termine perentorio, trascorso inutilmente il quale saranno dichiarati contravventori.
Per coloro che all'intimazione di adempiere all'obbligo della iscrizione o a presentare le giustificazioni non abbiano risposto, la Commissione proporrà al sindaco che siano incaricati gli agenti comunali a ricercarli individualmente o ad accertare direttamente le cause dell'inadempimento.
La Commissione, esaminati i verbali degli agenti incaricati della ricerca, ove ritenga non giustificata la mancata iscrizione, provvederà come nel capoverso precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-11