Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 16
In vigore dal 26 mag 1908
Ove il contravventore non si avvalga delle facoltà di cui al precedente articolo, la contravvenzione sarà denunziata dal sindaco al pretore pel relativo procedimento nel corso del quale però, e finché non siavi sentenza di condanna passata in giudicato, il contravventore potrà sempre ricorrere al bonario componimento.
In questo caso, esibendosi la prova al pubblico ministero della avvenuta oblazione e del pagamento delle eventuali spese occorse, il procedimento non avrà corso ulteriore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-16