RegolamentoCapo II

Art. 21

In vigore dal 26 mag 1908
L'approvazione sarà negata: a) quando risulti che almeno dieci dei fanciulli iscritti frequentino la scuola; b) quando il Comune non abbia sufficientemente provveduto all'istruzione secondo gli obblighi di legge; c) quando la metà dei fanciulli iscritti alla scuola, e in ogni caso non meno di dieci, trasmigrando per necessità agricole, si ritrovi unita in altra località del Comune, a meno che il Comune non provveda a continuare l'istruzione nella località dove gli alunni si ritrovino.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-21

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Art. 21 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo