Regolamento›Capo II
Art. 21
In vigore dal 26 mag 1908
L'approvazione sarà negata:
a) quando risulti che almeno dieci dei fanciulli iscritti frequentino la scuola;
b) quando il Comune non abbia sufficientemente provveduto all'istruzione secondo gli obblighi di legge;
c) quando la metà dei fanciulli iscritti alla scuola, e in ogni caso non meno di dieci, trasmigrando per necessità agricole, si ritrovi unita in altra località del Comune, a meno che il Comune non provveda a continuare l'istruzione nella località dove gli alunni si ritrovino.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-21